Cinture di sicurezza e casco Cinture di sicurezza L'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.L'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda il conducente e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli: Autovetture, Autoveicoli destinati al trasporto di cose, Autobus. Dal 15 Aprile 2006 sono in vigore nuove disposizioni per il trasporto di bambini di statura inferiore a 150 cm in auto nonché nuove regole per l'uso delle cinture nei mezzi di trasporto pubblico delle persone.Per un approfondimento rimandiamo a questa scheda. Il conducente che non fà uso delle cintura di sicurezza subisce la sanzione pecuniaria da euro 70 a euro 285 ( art.172 comma 10 cds). Il conducente risponde anche del mancato utilizzo della cintura o del sistema di ritenuta da parte del passeggero minore di età, se a bordo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Dall'illecito discende la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se l'infrazione è ripetuta per almeno 2 volte in 2 anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Il comma 11 dell'art. 172 punisce chi altera oppure ostacola il normale funzionamento della cintura di sicurezza ( da euro 35 a euro 143 e la decurtazione di 5 punti ). Il Casco Chi circola alla guida di un motociclo o di un ciclomotore o è passeggero su questi mezzi senza fare uso del casco protettivo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 70 a euro 285, nonchè con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Al conducente del motociclo è applicata anche la decurtazione di 5 punti. |